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Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 143 del 6 giugno 2020, è stata pubblicata la Legge 5 giugno 2020, n. 40, avente ad oggetto la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.

Per quanto interessa la materia di lavori pubblici, si segnalano le seguenti disposizioni.

L’articolo 37 prevede la proroga dal 15 aprile al 15 maggio 2020 del termine di cui ai commi 1 e 5 dell’articolo 103 del decreto legge n. 18 del 2020 (cd. Decreto Cura Italia), relativi alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.

Sul punto, si ricorda che il comma 1 del citato articolo 103 ha stabilito il principio per cui, ai fini del computo di termini – perentori o ordinatori – propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi, avviati su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

Con l’articolo 37, qui in commento, tale sospensione viene prorogata fino al 15 maggio p.v., con conseguente allungamento di ulteriori 30 giorni del periodo di “congelamento” dei termini.

Come chiarito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in una recente circolare interpretativa, l’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 103 riguarda, senz’altro, anche le procedure per l’affidamento di appalti e concessioni, di cui al d.lgs. 50/2016, e, pertanto, la sospensione ivi prevista si applica a tutti i termini  fissati dalla lex specialis della gara.

Stante che il termine del 15 maggio è scaduto, a far data dal 16 maggio u.s. hanno ripreso a decorrere tutti i termini fissati dalla lex specialis di gara, sospesi dalla disposizione di cui sopra.

Per quanto concerne gli appalti pubblici, a titolo esemplificativo, hanno ricominciato a decorrere i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte, quelli previsti per l’effettuazione dei sopralluoghi, i termini concessi per rispondere al cd. “soccorso istruttorio” nonché quelli eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alla loro attività.

Quelli pendenti alla data del 23 febbraio u.s. ovvero successivi a tale data, e ricompresi quindi nel periodo di sospensione, hanno subito uno slittamento della loro scadenza. Al termine originariamente previsto, pertanto, occorrerà sommare, dal 16 maggio, il numero di giorni ricadenti nel periodo di sospensione.

L’articolo 42-bis, poi, introdotto in sede di conversione parlamentare, prevede che, al fine di contrastare gli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria causata dalla diffusione su tutto il territorio nazionale del virus da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame, d’intesa con il Presidente della regione Siciliana, è nominato un Commissario straordinario per la progettazione e realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, nel termine di due anni.

A tale Commissario, la cui durata in carica è di un anno, prorogabile di un altro, è attribuito il potere di operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea e degli obblighi internazionali, nonché dei princìpi e criteri previsti dagli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del codice dei contratti pubblici.

Clicca qui per il testo del Decreto Legge coordinato con la Legge di conversione.

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